lunedì 17 novembre 2008

La riforma Gelmini

Dato che in Italia il primo che si alza la mattina e dice quello che pensa su qualcosa che, probabilmente, non ha nemmeno letto (bene) viene preso per la persona più intelligente del paese, ho deciso di riunire i vari pezzi della riforma Gelmini per far sì che chi legga si faccia una propria idea, senza che questa venga manipolata dagli altri. Troverete, infatti, soltanto il testo integrale della riforma con annessi i vari articoli dei decreti legislativi e della legge finanziaria del 2008 che sono stati modificati da essa, in modo da avere uno sguardo completo e non di parte.



DECRETO LEGGE (testo integrale)

Consiglio dei Ministri: 28/08/2008


Proponenti: Presidenza


Status: Pubblicato in G.U. n. 204 del 01/09/2008

DECRETO-LEGGE 1 settembre 2008, n. 137

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;


Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attivare
percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della
legalita' ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le
attivita' connesse alla valutazione complessiva del comportamento
degli studenti nell'ambito della comunita' scolastica, reintrodurre
la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli
studenti, adeguare la normativa regolamentare all'introduzione
dell'insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di
utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore
abilitante dell'esame finale del corso di laurea in scienze della
formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di
accesso alle scuole di specializzazione medica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la
pubblica amministrazione e l'innovazione;


E m a n a

il seguente decreto-legge:


Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione


1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad
una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate
azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle
conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e
Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e
storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.


2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.



Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti


1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in
materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti
nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita' ed
agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche
anche fuori della propria sede.


2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del
comportamento e' espressa in decimi.


3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del
ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono specificati i
criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita' del
comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalita'
applicative del presente articolo.



Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti


1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la
valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e
la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in
decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di
maturazione raggiunto dall'alunno.


2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e'
espressa in decimi.


3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.


4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione
sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5;
e) e' altresi' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di
voto numerico espresso in decimi.


5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e
sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente
articolo.



Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria


1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui
all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti
di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le
istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico
insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate
alla domanda delle famiglie, di una piu' ampia articolazione del
tempo-scuola.


2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di
cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di
insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento
stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.



Art. 5.
Adozione dei libri di testo


1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici
adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia
impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo
le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere
separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e
motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente
scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti
concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
delle disposizioni vigenti.



Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria


1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze
della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attivita' di tirocinio previste dal relativo percorso
formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.


2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro
che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze
della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata
in vigore del presente decreto.



Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.


1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e' sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che
superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per
l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta,
entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.».



Art. 8.
Norme finali


1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Dato a Roma, addi' 1° settembre 2008


NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione


Visto, il Guardasigilli: Alfano




Articolo 13 (Valutazione e scrutini) - decreto legislativo del 17/10/2005, n. 226

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didatticheprevisti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica,gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

2. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo di cui all’articolo 3. 

3. Salva la valutazione periodica e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui all’articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di verificare l’ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto anno, subordinata all’avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti. In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.

4. Al termine del quinto anno sono ammessi all’esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell’apposito scrutinio.

5. All’esame di Stato sono ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 della legge 10 dicembre 1997, n.425 e dall’articolo 3 del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323.

6. Coloro che chiedano di rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l’esame conclusivo del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti ad eventuali proveper l’accertamento delle conoscenze, competenze, abilità e capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede dopo l’effettuazione degli scrutini.

7. Coloro che cessino di frequentare l’istituto prima del 15 marzo e che intendano di proseguire gli studi nel sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni di cui al comma 6. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal superamento dell’esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente quello dell’inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell’anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.



Articolo 177 - Valutazione e scheda personale dell'alunno - decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 


1. Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno, contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.



2. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre dagli elementi registrati sulla scheda il consiglio di classe desume motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.


3. Per la valutazione, espressa in decimi, degli alunni handicappati si applica il disposto dell'articolo 318.


4. I docenti della classe illustrano ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i voti conseguiti e il [giudizi analitici e la valutazione sul] livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi dell'articolo 167.


5. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.


6. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.


7. La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.


8. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.


9. Il libretto scolastico è abolito. Nulla è innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.




Legge del 24/12/2007, n. 244 (Legge finanziaria)

Articolo 2, comma 433

Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che
superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di
specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per
l'esercizio dell'attivita' professionale, ove non ancora posseduta,
entro la data di inizio delle attivita' didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.

[Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.]






Spero che adesso vi siate fatti una VOSTRA idea, se non ce l'avevate già prima. Commentate pure, se volete.

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